Scheda di dati di sicurezza base delle conoscenze – Obbligo di notifica per l’inventario di classificazione ed etichettatura
Le informazioni sull’identificazione, la classificazione e l’etichettatura della sostanza devono essere notificate all’Agenzia. La notifica CLP è gratuita ed è obbligatoria entro un mese dalla messa in commercio della sostanza.
I produttori e gli importatori che pongono una sostanza sul mercato, nel caso in cui siano soddisfatte una delle seguenti condizioni:
*Non è necessario notificare separatamente una sostanza già registrata ai sensi di REACH quando le informazioni da notificare sono già state fornite come parte del dossier di registrazione REACH. Ciò si applica anche a determinate sostanze contenute in articoli in cui l’articolo 7 di REACH prevede la loro registrazione.
Se sei un utilizzatore a valle che formula una miscela, un distributore o un produttore di articoli, non hai l’obbligo di notifica all’Agenzia, poiché la notifica per la tua sostanza è già avvenuta in una fase precedente della catena di fornitura.
C’è anche l’obbligo di aggiornare le informazioni inviate per la notifica.
Nel caso in cui disponi di nuove informazioni che portano a una revisione degli elementi di classificazione e di etichettatura di una sostanza.
Utilizzando il sistema REACH-IT, la gamma di dati da fornire sarà leggermente diversa e, nella pratica, il processo apparirà diverso.
Il regolamento CLP coinvolge attivamente i partecipanti delle industrie nell’individuazione delle classi di pericolo.
Ovviamente, ciò può significare che una sostanza viene classificata in diverse classi di pericolo da parte di singoli notificatori.
In tal caso, il regolamento CLP ordina ai notificatori o ai registranti di fare ogni sforzo per giungere a una voce concordata da includere nell’inventario. Tuttavia, è possibile classificare la tua sostanza in modo diverso rispetto a un’altra voce, purché includi le ragioni nella tua notifica.
Al contrario, se la tua sostanza ha una classificazione armonizzata, devi classificarla in conformità con la classificazione armonizzata elencata nella parte 3 dell’Allegato VI al regolamento CLP e includere questa classificazione nella tua notifica.
La tua notifica deve essere nel formato specificato dall’Agenzia. Il dossier di notifica può essere creato online utilizzando lo strumento REACH-IT o può essere creato in IUCLID 6 (Banca dati internazionale uniforme per le informazioni chimiche).
Il produttore, l’importatore o l’utente a valle possono anche presentare proposte all’Agenzia per modificare la classificazione delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) o sensibilizzanti per le vie respiratorie, se possono fornire argomenti giustificativi per la necessità di tale modifica.
Le classificazioni di tutte le sostanze notificate in base al CLP o registrate in base a REACH sono incluse (o saranno incluse) nell’inventario di classificazione ed etichettatura stabilito presso l’Agenzia.
L’inventario indica se una classificazione è armonizzata o se è stata concordata tra due o più notificatori o registranti.
Come produttore di sostanze, importatore di sostanze o miscele o come utente a valle, è necessario raccogliere e mantenere a disposizione tutte le informazioni che hai utilizzato per la classificazione e l’etichettatura della tua sostanza o miscela. Queste informazioni devono essere conservate per almeno 10 anni dopo l’ultima fornitura della sostanza o della miscela.
Come distributore, devi allo stesso modo raccogliere e mantenere a disposizione tutte le informazioni che hai utilizzato per l’etichettatura.
L’autorità competente o le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la tua azienda o l’ECHA possono richiedere tutte le informazioni che hai utilizzato per la classificazione e l’etichettatura ai sensi del CLP.
Tuttavia, se le informazioni richieste da un’autorità competente sono incluse nella tua notifica ai sensi del CLP o nella tua registrazione ai sensi di REACH, queste informazioni saranno disponibili all’ECHA e l’autorità competente dovrà indirizzare la richiesta all’ECHA.
Il presente articolo discute le obbligazioni dei produttori e degli importatori di notificare le informazioni sull’identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).
La notifica CLP è gratuita ed obbligatoria da presentare entro un mese dal momento in cui la sostanza viene messa sul mercato. I produttori e gli importatori sono tenuti a notificare le sostanze soggette a registrazione ai sensi di REACH, classificate come pericolose ai sensi del CLP o classificate come pericolose e presenti in una miscela al di sopra dei limiti di concentrazione specificati nell’Allegato I del CLP. Gli utenti a valle che formulano una miscela, i distributori o i produttori di articoli sono esenti da questo obbligo di notifica.
I dati notificati devono essere aggiornati ogni volta che nuove informazioni portano ad una revisione degli elementi di classificazione e di etichettatura di una sostanza.
L’articolo spiega anche i dati richiesti da notificare all’inventario di classificazione e etichettatura del CLP, il formato della notifica e come presentare nuove informazioni che influenzano la classificazione e l’etichettatura.
Le classificazioni di tutte le sostanze notificate ai sensi del CLP o registrate ai sensi di REACH sono incluse nell’inventario di classificazione e etichettatura stabilito presso l’ECHA.
Infine, i produttori, gli importatori, gli utenti a valle e i distributori devono avere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per la classificazione e l’etichettatura, che possono essere verificate dalle autorità competenti o dalle autorità di controllo dello Stato membro.