Base dati delle schede di dati di sicurezza – Elementi di forma e contenuto d’una scheda di dati di sicurezza (UE) 2020/878
Una scheda di dati di sicurezza deve fornire informazioni sui pericoli nonché su conservazione, impiego e smaltimento sicuri di una sostanza o di una miscela. Il possesso di queste informazioni deve consentire agli utenti di adottare le necessarie misure relative alla protezione della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla protezione dell’ambiente.
I requisiti di forma e contenuto d’una scheda di dati di sicurezza sono attualmente definiti dal Regolamento (UE) 2020/878.
Il regolamento entrato in vigore l’1 gennaio 2021 sostituisce il Regolamento (UE) 2015/830 che conteneva i requisiti di forma e contenuto delle schede di dati di sicurezza.
Dopo l’1 gennaio 2023 la scheda di dati di sicurezza di ogni prodotto disponibile sul mercato deve essere conforme a questo regolamento, il che significa che ogni scheda di dati di sicurezza deve essere rivista entro il 31 dicembre 2022.
ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) in conformità all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito in questa sottosezione.
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
1.4. Numero telefonico di emergenza
SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.2. Elementi dell’etichetta
2.3. Altri pericoli
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
3.2. Miscele
SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2. Precauzioni ambientali
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4. Riferimento ad altre sezioni
SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3. Usi finali particolari
SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.2. Controlli dell’esposizione
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2. Altre informazioni
SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
10.2. Stabilità chimica
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
10.4. Condizioni da evitare
10.5. Materiali incompatibili
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
11.2. Informazioni su altri pericoli
SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
12.2. Persistenza e degradabilità
12.3. Potenziale di bioaccumulo
12.4. Mobilità nel suolo
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
12.7. Altri effetti avversi
SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU o numero ID
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo d’imballaggio
14.5. Pericoli per l’ambiente
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
SEZIONE 16: altre informazioni
La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni vuote, va chiaramente indicato se non vengono utilizzati dati specifici o se i dati non sono disponibili.
Inoltre, il compilatore della scheda di dati di sicurezza può anche indicare altre sottosezioni, a condizione che non contengano informazioni contraddittorie con le altre sezioni della scheda di dati di sicurezza.
Una scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza fissa, la sua lunghezza deve essere commisurata ai pericoli della sostanza o miscela e alle informazioni disponibili. Le informazioni devono essere formulate in maniera chiara e concisa.
La lingua utilizzata nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiara e precisa, sono da evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Le dichiarazioni che indicano che la sostanza o miscela non è pericolosa (come “può essere pericolosa”, “innocua”, “nessun effetto sulla salute”) o qualsiasi altra dichiarazione che non sia coerente con la classificazione di quella sostanza o miscela non devono essere utilizzate.
Tutte le pagine di una scheda di dati di sicurezza devono essere numerate e devono recare l’indicazione della lunghezza della scheda di dati di sicurezza (come “pagina 1 di 3”) o un’indicazione se c’è una pagina successiva (come “Continua alla pagina successiva” o “Fine della scheda di dati di sicurezza”).
La scheda di dati di sicurezza deve essere preparata da una persona competente che tiene conto delle esigenze e delle conoscenze specifiche degli utenti, per quanto note. In alcuni casi ciò può implicare il lavoro di più d’una persona, poiché la creazione d’una scheda di dati di sicurezza richiede un’ampia gamma di conoscenze.
La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita gratuitamente, su supporto cartaceo o in formato elettronico, al più tardi al momento della prima consegna della sostanza o della miscela.
La scheda di dati di sicurezza deve essere garantita nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro/Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro interessato non disponga diversamente